Procedura Fallback invii telematici


La procedura di fallback in caso di indisponibilità del proprio sistema informatico o dell'ADM è regolamentata dalla circolare n. 10/D del 25 marzo 2009.


Cosa prevede la procedura?


Un operatore che utilizza il software per energetici o alcoli e non riesce o è impossibilitato ad effettuare l'invio telematico può attivare la procedura di fallback prevista dalla circolare.


Esempi di casistiche per attivare la procedura di fallback:

  1. Sistemi ADM non funzionanti o non raggiungibili.

  2. Assenza di connessione Internet.

  3. Guasto ai propri sistemi informatici.

Cosa prevede la circolare?


Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fall-back)


L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni. Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.


Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi, l’operatore deve presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,...) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’Agenzia: http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione “Click rapidi”, seguendo il percorso “Accise -> Telematizzazione delle Accise -> Settore prodotti energetici -> (tipo operatore) -> Processi -> Processi di Fall-back”.


Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.


Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.


Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.


A causa del restyiling del sito adm il nuovo link dei processi indicati nella normativa sono i seguenti:

energetici https://www.adm.gov.it/portale/telematizzazione-energetici  --> tipo operatore --> processi

alcoli  https://www.adm.gov.it/portale/telematizzazione-dati-contabili  --> tipo operatore --> processi


Sintesi e Procedura Operativa:


L’operatore invia una PEC alla propria ADM di competenza, indicando la motivazione e la durata prevista dell'indisponibilità. L’operatore continuerà a registrare i movimenti nel software senza inviarli e procederà come segue:


  • Indisponibilità < 3 giorni lavorativi: Al termine dell'indisponibilità, l'operatore, entro 3 giorni lavorativi, procede con l’invio telematico dei dati non trasmessi, indicando nelle note la motivazione del ritardo, con l’eventuale supporto dell'helpdesk.

  • Indisponibilità > 3 giorni lavorativi: Sarà necessario presentare i dati su supporto magnetico/ottico all'Ufficio delle Dogane competente, come previsto dalla procedura.